Gentilissimi,

 

in connessione con la potenziale ondata della nuova variante Omicron del coronavirus, il Ministero della salute ha emesso, in data 05.01.2022 il Provvedimento straordinario n. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN, sulla base del quale sarà necessario avviare, iniziando dal 17.01.2022, i test obbligatori per il Covid di tutti i dipendenti sul posto di lavoro, e questo senza riguardo al fatto, se il rispettivo dipendente è stato vaccinato contro il coronavirus o meno.  I test obbligatori dei dipendenti, nell’estensione così ampia, dovrebbe svolgersi, secondo i presupposti del governo della Repubblica Ceca, per 3 settimane.

 

Questo provvedimento impone ai datori di lavoro l’obbligo di assicurare lo svolgimento dei test dei suoi dipendenti mediante test antigenici per la presenza degli antigeni del coronavirus, i quali sono intesi per l’autodiagnosi. L’elenco dei test antigene approvati viene continuamente attualizzato sulle pagine web dell’Istituto nazionale per il controllo dei medicinali (Státní ústav pro kontrolu léčiv) (https://www.sukl.cz/prehled-testu-k-diagnostice-onemocneni-covid-19).

 

I dipendenti dovranno sottoporti a un test regolarmente, due volte alla settimana, e questo in modo tale, che il secondo test avvenga non prima del terzo giorno dopo il primo test nella rispettiva settimana. Nel caso in cui il dipendente non sia presente sul posto di lavoro nel giorno in cui vengono effettuati i test, questo ha l’obbligo di sottoporsi al test immediatamente in seguito al suo prossimo arrivo sul posto di lavoro.

 

Il provvedimento sopra indicato inoltre impone ai dipendenti l’obbligo di sottoporsi al test su invito da parte del datore di lavoro. Nuovamente sono quindi soggetti all’obbligo di test anche i dipendenti con completa la vaccinazione o con passata l’infezione del Covid.

 

Tuttavia, nel caso in cui il dipendente dovesse rifiutare di sottoporsi al test antigene, il datore di lavoro è obbligato a notificare questo fatto all’organo di protezione della salute pubblica (ossia al reparto di igiene regionale (“krajská hygienická stanice”)) territorialmente competente, nel cui territorio viene svolta l’attività del datore di lavoro. Il dipendente rifiutante di sottoporsi al test è poi obbligato a indossare, per l’intero orario di lavoro sul posto di lavoro, una mascherina di categoria FFP2, a mantenere le distanza dalle altre persone di almeno 1,5 metri (laddove questo sia possibile considerato il carattere del lavoro svolto), e a consumare cibo separatamente dagli altri dipendenti. Il datore di lavoro è inoltre obbligato ad assicurare che il tale dipendente venga in contatto con gli altri dipendenti solamente in casi indispensabili.

 

L’obbligo di test si riferisce, sotto condizioni analoghe, anche ai lavoratori autonomi e alle persone svolgenti l’esercizio negli organi delle persone giuridiche.

 

Sono essenti dall’obbligo di test le persone, le quali, sul loro posto di lavoro, non vengono in contatto con altre persone, oltre a quelle con cui condividono l’abitazione. Oltre alle tali, non sono obbligate a sottoporsi al test le persone, quali:

 

  • nelle ultime 72 ore sono state sottoposte a test RT-PCR per la presenta del coronavirus, con esito negativo;

 

  • nelle ultime 24 ore sono state sottoposte a test antigene, effettuato da personale sanitario, con esito negativo;

 

  • vengono sottoposte a tali test preventivi già presso un altro datore di lavoro, o eventualmente presso un’altra persona giuridica, nella quale svolgono l’esercizio di organo o membro dell’organo della società.

 

La persona essente dall’obbligo di test è obbligata a dimostrare al datore di lavoro (o eventualmente alla persona giuridica) la soddisfazione di una delle condizioni sopra indicate nella forma richiesta, ossia mediante certificato digitale EU COVID, conferma emessa dal prestatore di servizi sanitari, oppure, nel caso dell’ultima eccezione menzionata, mediante conferma scritta del datore di lavoro o della rispettiva persona giuridica.

 

I datori di lavoro hanno inoltre l’obbligo di tenere un registro relativamente ai test effettuati, nel quale verranno registrati i seguenti dati:

 

  • data in cui è stato effettuato il test;

 

  • nome e cognome della persona, alla quale è stato effettuato il test, la sua data di nascita, numero della persona assicurata e denominazione della rispettiva società per assicurazioni;

 

  • il risultato dei test effettuati.

 

I datori di lavoro saranno obbligati a conservare tale registro per il periodo di 90 giorni. Nel caso in cui alcuna delle persone sottoposte ai test abbia un esito positivo, il datore di lavoro è obbligato ad inviare per posta elettronica l’elenco dei dipendenti con il test positivo con i dati del registro, con i rispettivi contatti telefonici, all’organo di protezione della salute pubblica, e questo al più tardi nel giorno seguente la data in cui è stato effettuato il test.

 

La persona, la quale ha ricevuto un esito positivo del test antigene effettuato sul posto di lavoro ha l’obbligo di comunicare questa informazione senza indugio al datore di lavoro, o eventualmente alla persona giuridica, di prestare la propria collaborazione all’organo di protezione della salute pubblica, il quale procederà ad imporre la quarantena al tale dipendente, nell’estensione di 5 giorni seguenti la data in cui vi è stato l’esito positivo del test. Fino al momento in cui gli verrà imposta la quarantena, al massimo tuttavia per il periodo di 5 giorni, il dipendente è obbligato ad indossare un mascherina di classe FFP2 ed evitare il contatto con altre persone. Il dipendente è inoltre obbligato a sottoporsi a un test antigenico dopo il ritorno al lavoro, nel corso del primo giorno in cui sarà presente sul posto di lavoro.

 

Il dipendente, il quale ha avuto l’esito positivo del test antigenico, ha la facoltà di sottoporsi volontariamente a un test RT-PCR, ove laddove quest’ultimo abbia un esito negativo, la quarantena verrà terminata.

 

Per i set dei test antigenici, i datori di lavoro possono chiedere il compenso dal sistema pubblico di assicurazione malattia, pari a 60,- CZK, compresa IVA, per un test. Al momento, non sono disponibili ulteriori informazioni. Relativamente all’arrivo della variante Omicron, è opportuno avvisare anche del fatto, che è stata modificata anche l’estensione della quarantena e dell’isolamento, e questo a partire dal 11.01.2022. In seguito a questa data, sia la quarantena (ossia laddove vi sia sospetto della malattia), sia l’isolamento (ossia laddove la persona abbia ricevuto l’esito positivo del test RT-PCR), vengono accorciate a soli 5 giorni.

 

Dall’altra parte, tuttavia, dalla stessa data verrà nuovamente imposta la quarantena anche alle persone con la vaccinazione completa, e anche a quelle che hanno contratto il Covid recentemente (queste avevano finora, nella situazione analoga, solamente l’obbligo di sottoporsi al test RT-PCR tra il 5. – 7. giorno seguente il contatto di rischio).

 

Relativamente ai prossimi sviluppi dei provvedimenti contro la pandemia continueremo ad informarVi.

 

Rimaniamo a completa disposizione nel caso di eventuali domande o chiarimenti.

 

Con i nostri più cordiali saluti,

 

Team Spoladore & Bystřický