Vendita e garanzia di beni di consumo - 28.06.2011

Con la sentenza del 16 giugno 2011, la Corte di Giustizia UE si è pronunciata in materia di vendita e garanzia di beni di consumo. La sentenza ha dato interpretazione alla normativa comunitaria di settore – direttiva 1999/44/CE –, specificatamente alle parti relative alle ipotesi in cui il bene di consumo compravenduto risulti non conforme al contratto (difettoso) ed alla sussistenza in capo al venditore di eventuali obblighi di sostituzione dello stesso bene.

Secondo la Corte, ferma restando la buona fede del consumatore con riguardo alla comparsa dei difetti nel bene acquistato, ove questo risulti effettivamente difettoso, “il venditore è tenuto a procedere egli stesso alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e ad installarvi il bene sostitutivo”. In caso contrario (ossia, mancata sostituzione), il venditore dovrà, comunque, sostenere le spese necessarie ai fini della concreta sostituzione del bene. Peraltro, tutto ciò indipendentemente dal fatto che le condizioni contrattuali di vendita impongano al venditore medesimo l’obbligo di installare l’originario bene.

Appare quindi abbastanza palese come la Corte abbia voluto dare effettivo valore pratico alla normativa comunitaria ed al primo Considerando della citata direttiva, ai sensi della quale la Comunità dovrebbe contribuire “al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori”.

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