UE e tutela della salute – Principi di proporzionalità e precauzione - 21.07.2011

Con una recente sentenza la Corte di Giustizia UE (nella causa C-77/09, sulla legittimità della normativa comunitaria in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari) ha precisato chiaramente caratteri e contenuti dei principi di precauzione e proporzionalità.

Principi questi in base ai quali la UE, con un ampio margine di discrezionalità, può adottare misure protettive e restrittive: nel caso specifico, in materia di politica ambientale al fine di assicurare la tutela della salute umana. Come precisato dalla Corte, infatti, quello di precauzione rappresenta un principio di base della politica UE in materia ambientale ai sensi dell’art. 191 TFUE. Tale politica, finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, comprende anche la tutela della salute umana. Quindi, sulla base del detto principio ed alla presenza di potenziali rischi per ambiente e salute, la Corte ha confermato che la UE può adottare a sua discrezione i provvedimenti più opportuni al fine di adempiere ai suoi doveri di protezione; ciò, in caso, anche “…senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità…” dei rischi. In casi simili l’UE è quindi legittimata ad adottare misure protettive/restrittive, purché comunque: individui le conseguenze potenzialmente negative per la salute; valuti i rischi per la salute sulla base di dati scientifici affidabili e recenti; adotti misure oggettive e non discriminatorie. Ed è proprio a proposito di tale ultimo aspetto che, parlandosi comunque di misure restrittive, entra in gioco il principio generale di proporzionalità. La Corte quindi precisa che è necessario che tali misure e/o provvedimenti di “gestione dei rischi” siano idonei “a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli”.

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