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Settore assicurazioni – Rispetto senza eccezioni della regola c.d. “unisex” – 24/01/2012
E’ stata pubblicata lo scorso 13/01/2012 la Comunicazione della Commissione UE sulle linee guida per l’applicazione della direttiva 2004/113/CE (che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e loro fornitura) alla luce della regola c.d. “unisex”.
Infatti, con sentenza 01/03/2011 (causa C-236/09 – Test/Achats) la Corte di Giustizia UE, con riferimento specifico al settore delle assicurazioni, aveva dichiarato non compatibile con il diritto UE l’art. 5.2. della citata direttiva, ai sensi del quale gli Stati membri potevano consentire, senza limitazioni di tempo, differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali laddove il fattore sesso fosse stato determinante nella valutazione dei rischi. La Corte Giustizia aveva quindi dichiarato il suddetto articolo invalido con effetto dal 21/12/2012 perché contrario al diritto UE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne.
Rilevato poi dalla Commissione che tutti gli Stati membri attualmente consentono differenziazioni basate sul sesso per almeno un tipo di assicurazione (assicurazione vita) e che quindi la detta sentenza “avrà ripercussioni in tutti gli Stati membri”, la stessa Commissione ha ritenuto opportuno fornire delle linee guida sulla questione.
La Commissione ha quindi indicato, in linea generale, che “A partire dal 21 dicembre 2012 la regola unisex…deve applicarsi senza alcuna possibile eccezione rispetto al calcolo dei premi e delle prestazioni individuali nei nuovi contratti” e, in particolare, ha poi fornito precisazioni anche su quali contratti la decisione della Corte di Giustizia avrà incidenza e con quale estensione.